- Art. 1) - È costituita una Associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE PER IL PATROCINIO E LA PROMOZIONE DELLA FIGURA E DELL'OPERA DI MARIO SIRONI".
L'Associazione ha sede in Milano, via Filippo Corridoni n. 41, e potrà, con deliberazione dell'assemblea, istituire sedi secondarie, succursali e filiali in qualsiasi città italiana ed estera.
- Art. 2) - L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, e ha per finalità lo studio e lo sviluppo dell'arte di Mario Sironi, come più ampiamente indicato nell'art. 3 dell'atto costitutivo.
- Art. 3) - L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la costruzione di impianti, la compravendita e la permuta di beni immobili e di beni soggetti a registrazione, la stipulazione dei mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni e altre malleverie.
- Art. 4) - La durata dell'Associazione, dati i suoi fini, è a tempo indeterminato.
- Art. 5) - I soci si distinguono in fondatori, onorari e ordinari.
Soci fondatori, oltre i partecipanti alla costituzione dell'Associazione, sono coloro che verranno indicati dal primo Consiglio Direttivo nominato all'atto della costituzione dell'Associazione.
Soci onorari, sono quelle persone o enti ai quali l'Associazione, per ragioni di prestigio o di gradimento, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, desidera rendere omaggio in riconoscimento di eccezionali meriti per l'attività svolta da questi per l'Associazione stessa.
Tutti gli altri sono soci ordinari. Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che, cittadini italiani e non, nonché rappresentanti di enti, approvino, condividano e accettino finalità e modi di attuazione dell'oggetto sociale.
Le domande di ammissione devono essere dirette al Consiglio Direttivo, il quale deciderà insindacabilmente sull'accettazione.
La quota di iscrizione è determinata dal Consiglio Direttivo.
I soci ordinari dovranno versare in un'unica soluzione all'Associazione il contributo associativo annuo, che verrà stabilito dal Consiglio Direttivo.
- Art. 6) - Tutti i soci indistintamente hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali e tra l'altro:
- il diritto di voto nelle assemblee;
- il diritto all'assistenza da parte dell'Associazione nell'ambito della loro attività.
- Art. 7) - Tutti i soci devono osservare l'atto costitutivo dell'Associazione, le norme riguardanti le varie attività della vita sociale e in genere ogni provvedimento e deliberazione emessi dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- Art. 8) - La qualità di socio si perde, oltre che per il decesso, per decadenza e recesso.
La decadenza da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e con il voto segreto.
Ciascun iscritto può recedere dalla sua posizione di associato dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata, tre mesi prima della scadenza dell'annualità, altrimenti l'adesione si intende tacitamente rinnovata per un altro anno.
Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.
- Art. 9) - Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo
- Art. 10) - L'assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.
La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera semplice agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.
L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e i suoi compiti sono:
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
- approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà comunque convocare l'assemblea qualora ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
- Art. 11) - Le assemblee sono valide con la presenza di tanti soci costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
La seconda convocazione può avere luogo anche il giorno successivo alla prima.
La assemblee, indette per l'elezione degli organi dell'Associazione, sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli associati.
Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza dei voti presenti.
Alle assemblee convocate per modificare lo statuto o per sciogliere l'Associazione, debbono essere presenti almeno i due terzi degli associati e le deliberazioni relative vengono prese a maggioranza dei soci presenti.
- Art. 12) - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a cinque membri eletti dall'assemblea dei soci, che ne stabilisce anche il numero dei componenti, fatta eccezione per i primi Consiglieri che sono nominati nell'atto costitutivo.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica fino ad anni dieci, salvo dimissioni o revoca per giusta causa, e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea, nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente scelti tra i soci ordinari (o fondatori).
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni anno.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età.
- Art. 13) - Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- predisporre ed approvare i regolamenti interni relativi alla regolamentazione dell'attività sociale;
- predisporre le relazioni da sottoporre all'assemblea sull'attività svolta;
- predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
- deliberare l'accettazione dei lasciti, donazioni e contribuzioni varie;
- emanare ogni deliberazione che possa rientrare nella sua sfera di competenza e che permetta la realizzazione dell'oggetto sociale.
- Art. 14) - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede e convoca l'assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i rispettivi verbali, e ha inoltre la responsabilità di fare eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando così lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell'Associazione.
Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.
- Art. 15) - Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute e documentate, e un eventuale compenso per gli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.
- Art. 16) - Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà destinato a finalità di utilità generale.
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai sovracomparsi che lo approvano ed a conferma, con me notaio lo sottoscrivono.
Consta quest'atto di tre fogli scritti a macchina da persone di mia fiducia e da me completati per intere facciate nove e fin qui della decima.
F.to: Claudia Gian Ferrari
F.to: Andrea Sironi
F.to: Luciano Severini - notaio
Milano, lì 6 novembre 2006